“Prendi la direzione opposta all’abitudine e quasi sempre farai bene.” (J.J. Rousseau)

GDPR e Privacy

 

In seguito all'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, è diventata imprescindibile la necessità di adeguarsi al nuovo GDPR (General Data Protection Regulation) per garantire che i dati personali di tutti gli stakeholders aziendali siano trattati in modo da tutelare la loro Riservatezza, Integrità e Disponibilità.
Al fine di garantire la corretta applicazione della normativa imposta dal nuovo GDPR, dunque per evitare di subire violazioni dei dati da un lato, reclami e sanzioni dall’altro, i nostri consulenti specializzati sono in grado di offrire un costante supporto per tutelare i diritti degli interessati e dell'azienda dai possibili rischi insiti nel trattamento stesso dei dati. Per raggiungere questo obiettivo, il nostro modus operandi parte da un modello standardizzato che i nostri Consulenti Privacy e DPO certificati personalizzano fin dall’inizio nella forma e nella misura più adeguate alla singola realtà, costruendo il Sistema Privacy aziendale attraverso un percorso graduale che parte dall’analisi del “as is”, ovvero dell’esistente, attraversa la mappatura dei processi aziendali attuali e dei flussi informativi e informatici, così da ottenere una fotografia dello status quo dell’azienda, e arriva al “to-be”(ciò che dovrebbe essere) attraverso attività di adeguamento come l’implementazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, gli audit e la formazione necessaria per i ruoli coinvolti. Attività, queste, che mirano a rendere più sicura la protezione dei dati personali e a tutelare di conseguenza l’azienda stessa da possibili rischi.

 

COME OPERIAMO

 

 

ADEGUAMENTO GDPR
FASE 1

ANALISI → Documentale – Organizzativa – Tecnica
VALUTAZIONE → Gap analysis – Risk assessment - DPIA
PROGETTAZIONE → Definizione Piano di adeguamento e progettazione interventi

FASE 2

Organigramma Privacy
Redazione documentale → Informative, nomine responsabili e soggetti autorizzati,
registri trattamenti, istruzioni operative, privacy e cookies policies
Implementazione misure di sicurezza → Tecniche – Organizzative – Procedurali

CONSULENZA DPO

Affiancamento
Assistenza in caso di verifiche ispettive
Formazione
Audit
Valutazione DPIA (Data Protection Impact Assessment)
Gestione Data Breach
Punto di contatto per gli Interessati
Punto di contatto con l’Autorità di controllo

SANZIONI
SANZIONI PECUNIARIE

Fino a 10 milioni di Euro
o se più elevato
fino al 2% del fatturato totale
mondiale annuo dell’esercizio precedente.

      

Inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento;
Inosservanza degli obblighi dell’organismo di certificazione;
Inosservanza degli obblighi dell’organismo di controllo.

 

Fino a 20 milioni di Euro
o se più elevato
fino al 4% del fatturato totale
mondiale annuo dell’esercizio precedente.

  

Inosservanza di un ordine correttivo dell’autorità di controllo;
Inosservanza dei principi base del trattamento;
Inosservanza dei diritti degli interessati;
Inosservanza delle disposizioni sul trasferimento dei dati personali in
paesi terzi o verso organizzazioni internazionali;
Inosservanza di un ordine, limitazione provvisoria o definitiva o di
un ordine di sospensione dei flussi da parte dell’autorità di controllo.

 

SANZIONI PENALI

• Reclusione da 6 mesi a
1 anno e sei mesi

  

• Trattamento illecito di dati personali al fine di trarre per sè o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all'interessato

• Reclusione da 1 a 3 anni

  

• Trattamento illecito di dati particolari al fine di trarre per sè o per altri profitto, ovvero di arrecare danno all'interessato

• Reclusione da 1 a 6 anni

  

• Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala

• Reclusione da 1 a 4 anni

  

• Acquisizione con mezzi fraudolenti di un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarne profitto ovvero di arrecare danno ad altri

• Reclusione da 6 mesi a 3 anni

  

• Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante

• Reclusione da 1 a 6 anni

  

• Interruzione volontaria o turbamento della regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti

• Reclusione da 3 mesi a 2 anni

  

• Inosservanza di provvedimenti del Garante

• Sanzioni previste dalla legge n.300
del 20 maggio 1970

  

• Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori

 

SANZIONI CORRETTIVE
(connesse ai poteri dell’Autorità di controllo)

Rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti possono violare il GDPR;
Rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano violato le disposizioni del GDPR;
Ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell’interessato di esercitare i relativi diritti;
Ingiungere al titolare o al responsabile del trattamento di conformare i trattamenti alle disposizioni del GDPR, anche specificando in che modo ed entro quale termine;
Ingiungere al titolare del trattamento di comunicare all’interessato una violazione dei dati personali;
Imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento;
Ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento e la notificazione di tali misure ai destinatari cui sono stati comunicati i dati personali;
Infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria in aggiunta alle presenti misure;
Ordinare la sospensione dei flussi di dati verso un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale;
Revocare la certificazione o ingiungere all’organismo di certificazione di ritirare la certificazione rilasciata a norma degli articoli 42 e 43, oppure ingiungere all’organismo di certificazione di non rilasciare la certificazione se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti.